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ADEMAF SA
What this system held and said about the company on 24 October 2026, as of the moment the file was made, and what it rested on. Made on 24 October 2026, 17:44 UTC.
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Listings
- LiftedCommissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)
Debarment
- In this state since
- 12 Sept 2026
- Designated
- 5 Mar 2019
- Reason given
- Delibera n. 20809 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Ademaf SA per violazione dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Tuf») e, in particolare: l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per «strumenti finanziari» si intendono «contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) swap (…) e altri contratti derivati»; l'art. 18, comma 1, secondo cui «l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»; l'art. 30, comma 4, ai sensi del quale per l'offerta fuori sede - definita al comma 1, lett. b) quale «la promozione e il collocamento presso il pubblico (…) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta (…) il servizio» - dei servizi di investimento di soggetti terzi è necessaria una specifica autorizzazione; CONSIDERATO che, in esito all'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC»), è emerso che: - la società ha offerto e prestato al pubblico italiano, nel periodo compreso tra dicembre 2012 e gennaio 2014, il proprio servizio di consulenza in materia di investimenti, in mancanza della prescritta autorizzazione, proponendo un «pacchetto congiunto», costituito dall'apertura di un conto per il trading, su cui il cliente doveva versare il denaro da investire, e la contestuale delega a gestire il conto stesso ad una società di gestione svizzera, la quale aveva il compito di recepire i «segnali di trading» personalizzati forniti da Ademaf; - dall'inizio del 2014 la società ha, altresì, prestato abusivamente nei confronti del pubblico residente in Italia il proprio servizio di gestione; - ha offerto fuori sede al pubblico italiano, tra dicembre 2012 e ottobre 2013, i suddetti servizi di investimento e quelli di terzi, per il tramite dei propri collaboratori; VISTA la lettera prot. n. 0119588/18 del 20 aprile 2018, notificata in data 14 maggio 2018, con cui la DTC – ai sensi dell'art. 195, commi 1 e 9, del d.lgs. n. 58/1998 – ha contestato la violazione dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 30, comma 4, del d.l.gs. n. 58/98, nei confronti della Ademaf SA, in relazione alla prestazione abusiva di servizi di investimento propri e all'offerta fuori sede abusiva di servizi di investimento di soggetti terzi, svolta nel periodo compreso tra dicembre 2012 e novembre 2014 nei confronti del pubblico residente in Italia; VISTA la nota del 4 luglio 2018, con la quale la parte ha formulato istanza di audizione personale; VISTI gli esiti dell'audizione svoltasi in data 6 settembre 2018; VISTA la Relazione per la Commissione del 22 novembre 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 26 novembre 2018, con la quale è stata trasmessa alla parte copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA"); ESAMINATA la nota del 21 dicembre 2018, con cui la Società ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalla parte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 30, comma 4, del d.l.gs. n. 58/98, contestata alla Ademaf SA; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare: - per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo decreto, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, prevede che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila»; - la medesima sanzione si applica per la violazione dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. n.58/1998; - l'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998 prevede che «Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili»; - ai fini della formulazione della proposta sanzionatoria si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981; VISTO l'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la circostanza che i moduli consegnati ai clienti riportavano, quale luogo di conclusione del contratto, località site nel territorio svizzero (nello specifico, Ginevra e Roveredo), mentre invece è provato che la sottoscrizione avveniva nel territorio italiano; - con riferimento al profilo delle conseguenze dannose, i soggetti italiani che hanno usufruito dei servizi di investimento di Ademaf hanno subito perdite economiche rilevanti (un investitore ha perduto circa il 70% del suo investimento, pari a euro 100.000,00; una risparmiatrice circa euro 10.000,00); - per quanto concerne l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, può valutarsi positivamente l'intervento realizzato sul sito della Società in cui si pone in evidenza che Ademaf è autorizzata ad operare in Svizzera e non ha richiesto né ottenuto autorizzazioni ad operare in altri paesi; - quanto alla durata, la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione è stata posta in essere per circa due anni; l'offerta abusiva fuori sede dei servizi di investimento di soggetti terzi si è verificata per circa un anno; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all'autore dell'illecito quantomeno a titolo di colpa; RITENUTO che le violazioni accertate, ancorché discendano da condotte formalmente distinte, oltre a essere riferibili al medesimo soggetto riguardano tutte una condotta abusiva relativa all'offerta fuori sede e alla prestazione di servizi di investimento in Italia, in mancanza della prescritta autorizzazione e che, dal momento che hanno interessato senza significativa soluzione di continuità l'arco temporale in cui si collocano, possono essere considerate come una serie di un unitario fenomeno illecito; RITENUTO, ai fini dell'applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico" di cui al citato art. 8, comma 1, della L. n. 689/1981, che la violazione più grave sia costituita dalla abusiva prestazione dei servizi di investimento, in considerazione del lasso temporale in cui tale attività si è svolta e del grave vulnus cui sono stati esposti gli investitori italiani; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: E' irrogata nei confronti della società Ademaf SA, con sede in Via Cantonale 7f, Roveredo (Svizzera), la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 35.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione più grave, aumentata di euro 10.000,00 per effetto del "cumulo giuridico"), somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto sul sito della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d. lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 7 febbraio 2019 IL PRESIDENTE VICARIO Anna Genovese
- Document
- The publisher's document (https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_sanctions&docId=sn7004)
- Stated by
- ESMA Sanctions Register
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- 12 Sept 2026
- Listing id
- 7004
- In forceCommissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)
MiFID
- In this state since
- 12 Sept 2026
- Designated
- 5 Mar 2019
- Reason given
- Delibera n. 20809 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Ademaf SA per violazione dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Tuf») e, in particolare: l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per «strumenti finanziari» si intendono «contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) swap (…) e altri contratti derivati»; l'art. 18, comma 1, secondo cui «l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»; l'art. 30, comma 4, ai sensi del quale per l'offerta fuori sede - definita al comma 1, lett. b) quale «la promozione e il collocamento presso il pubblico (…) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta (…) il servizio» - dei servizi di investimento di soggetti terzi è necessaria una specifica autorizzazione; CONSIDERATO che, in esito all'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC»), è emerso che: - la società ha offerto e prestato al pubblico italiano, nel periodo compreso tra dicembre 2012 e gennaio 2014, il proprio servizio di consulenza in materia di investimenti, in mancanza della prescritta autorizzazione, proponendo un «pacchetto congiunto», costituito dall'apertura di un conto per il trading, su cui il cliente doveva versare il denaro da investire, e la contestuale delega a gestire il conto stesso ad una società di gestione svizzera, la quale aveva il compito di recepire i «segnali di trading» personalizzati forniti da Ademaf; - dall'inizio del 2014 la società ha, altresì, prestato abusivamente nei confronti del pubblico residente in Italia il proprio servizio di gestione; - ha offerto fuori sede al pubblico italiano, tra dicembre 2012 e ottobre 2013, i suddetti servizi di investimento e quelli di terzi, per il tramite dei propri collaboratori; VISTA la lettera prot. n. 0119588/18 del 20 aprile 2018, notificata in data 14 maggio 2018, con cui la DTC – ai sensi dell'art. 195, commi 1 e 9, del d.lgs. n. 58/1998 – ha contestato la violazione dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 30, comma 4, del d.l.gs. n. 58/98, nei confronti della Ademaf SA, in relazione alla prestazione abusiva di servizi di investimento propri e all'offerta fuori sede abusiva di servizi di investimento di soggetti terzi, svolta nel periodo compreso tra dicembre 2012 e novembre 2014 nei confronti del pubblico residente in Italia; VISTA la nota del 4 luglio 2018, con la quale la parte ha formulato istanza di audizione personale; VISTI gli esiti dell'audizione svoltasi in data 6 settembre 2018; VISTA la Relazione per la Commissione del 22 novembre 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 26 novembre 2018, con la quale è stata trasmessa alla parte copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA"); ESAMINATA la nota del 21 dicembre 2018, con cui la Società ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalla parte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 30, comma 4, del d.l.gs. n. 58/98, contestata alla Ademaf SA; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare: - per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo decreto, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, prevede che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila»; - la medesima sanzione si applica per la violazione dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. n.58/1998; - l'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998 prevede che «Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili»; - ai fini della formulazione della proposta sanzionatoria si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981; VISTO l'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la circostanza che i moduli consegnati ai clienti riportavano, quale luogo di conclusione del contratto, località site nel territorio svizzero (nello specifico, Ginevra e Roveredo), mentre invece è provato che la sottoscrizione avveniva nel territorio italiano; - con riferimento al profilo delle conseguenze dannose, i soggetti italiani che hanno usufruito dei servizi di investimento di Ademaf hanno subito perdite economiche rilevanti (un investitore ha perduto circa il 70% del suo investimento, pari a euro 100.000,00; una risparmiatrice circa euro 10.000,00); - per quanto concerne l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, può valutarsi positivamente l'intervento realizzato sul sito della Società in cui si pone in evidenza che Ademaf è autorizzata ad operare in Svizzera e non ha richiesto né ottenuto autorizzazioni ad operare in altri paesi; - quanto alla durata, la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione è stata posta in essere per circa due anni; l'offerta abusiva fuori sede dei servizi di investimento di soggetti terzi si è verificata per circa un anno; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all'autore dell'illecito quantomeno a titolo di colpa; RITENUTO che le violazioni accertate, ancorché discendano da condotte formalmente distinte, oltre a essere riferibili al medesimo soggetto riguardano tutte una condotta abusiva relativa all'offerta fuori sede e alla prestazione di servizi di investimento in Italia, in mancanza della prescritta autorizzazione e che, dal momento che hanno interessato senza significativa soluzione di continuità l'arco temporale in cui si collocano, possono essere considerate come una serie di un unitario fenomeno illecito; RITENUTO, ai fini dell'applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico" di cui al citato art. 8, comma 1, della L. n. 689/1981, che la violazione più grave sia costituita dalla abusiva prestazione dei servizi di investimento, in considerazione del lasso temporale in cui tale attività si è svolta e del grave vulnus cui sono stati esposti gli investitori italiani; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: E' irrogata nei confronti della società Ademaf SA, con sede in Via Cantonale 7f, Roveredo (Svizzera), la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 35.000,00 (pari alla sanzione di euro 25.000,00 per la violazione più grave, aumentata di euro 10.000,00 per effetto del "cumulo giuridico"), somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto sul sito della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d. lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 7 febbraio 2019 IL PRESIDENTE VICARIO Anna Genovese
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- ESMA Sanctions Register
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- 12 Sept 2026
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- 7004
Ownership verdicts
No ownership verdict was on file for this company on 24 October 2026.
What was checked
As recorded by the assessment reading taken on 12 September 2026, 19:15 UTC, the newest on or before the date. Only “checked, not found” means a source was read in full and held nothing for the company.
Sanctions lists
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- ESMA Sanctions Register, checked 12 Sept 2026
Where the company is registered or connected
IT: registered here
No company register for this jurisdiction has been connected to this system, and none has been examined. No register here states who owns its companies.
What this file cannot say
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What sources said
Legal name
ademaf
ESMA Sanctions Register, since 12 Sept 2026, last confirmed by the date on 23 Oct 2026.
Jurisdiction
IT
ESMA Sanctions Register, since 12 Sept 2026, last confirmed by the date on 23 Oct 2026.
Versions of the sources
For each source behind this file, the newest read made on or before the date: the version of it that stood.
ESMA Sanctions Register
Read on 23 October 2026. No date from the publisher is read for this file, so its age is not known here. 845 records read.
The assessment reading
- Taken
- 12 September 2026, 19:15 UTC
- Methodology
- Version 4
- Level
- Medium
- Score recorded
- 65 of 100
- Digest
397dcbaef5f6438d9fc27db58493cf252275cc49A fingerprint of everything the reading says. The same reading always has this digest, and any change in it gives another.- Reading id
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- 24 October 2026, 17:44 UTC